Statuti del boccia club richterswil






 

Prefazione

Il presente statuto esiste in due versioni. Tedesco e italiano. Il BCR trovandosi in una zona di lingua ufficiale tedesca (tribunali) in caso di contestazione vale l’edizione tedesca.

Denominazione e sede

Articolo 1

Sotto il nome Boccia Club Richterswil (BCR) esiste una società regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) relativi alle associazioni.

Articolo 2

La sede del BCR è situata alla Garnhänke, Strandweg, 8805 Richterswil.

Scopo

Articolo 3

Il BCR ha come scopo la pratica del gioco delle bocce, la sua diffusione tramite l’organizzazione di gare nel pieno rispetto delle norme vigenti, lo sviluppo di un corretto sentimento sportivo, il mantenimento di un corpo sano e di un vivo senso collegiale tra i soci aderenti.

IL BCR è società apolitica e aconfessionale.

IL BCR è membro della Unione Bocciofila Svizzera sezione Zurigo (UBSZ).

Soci

Articolo 4

Si diventa socio Attivo o Passivo del BCR dopo aver adempiuto le formalità di tesseramento e pagato il contributo annuale.
a) Socio Attivo, ha diritto di voto durante L’Assemblea, l’invito a tutti gli eventi che il Club
organizza, gioco delle bocce gratuito, praticare la Sede.

b) Socio Passivo, ha diritto di praticare la Sede, e il gioco delle bocce gratuito.

Articolo 5

L’assemblea generale, su indicazione del comitato direzionale, può escludere i soci che non rispettano l’articolo 3 degli statuti. L’esclusione può essere immediata, oppure con la fine della stagione (dimissioni).

Organi

Articolo 6

GI’organi del BCR sono:
a) L’assemblea generale
b) Il comitato direttivo
c) I revisori dei conti

Assemblea generale

Articolo 7

L’assemblea generale è l’organo sovrano della società, è convocata dal comitato direttivo in forma scritta con un preavviso di almeno 21 giorni.

L’assemblea dei soci deve accadere entro la fine di marzo dell'anno corrente.

Articolo 8

Un’assemblea straordinaria può essere richiesta dal comitato direttivo, oppure da un quinto dei soci del club. Viene convocata dal consiglio direttivo in forma scritta con un preavviso di almeno 21 giorni..

Articolo 9

L’assemblea generale può deliberare alla presenza della maggioranze dei soci tesserati (metà più uno).

Qualora all’orario fissato nella convocazione non fosse raggiunto un quorum, una seconda assemblea sarà convocata 15 minuti dopo e sarà valida qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 10

L’assemblea straordinaria può deliberare alla presenza dei 2/3 dei soci tesserati.

Qualora alla prima convocazione non fosse raggiunto il quorum, una seconda assemblea sarà convocata in altra data.

La seconda assemblea straordinaria, sarà valida e potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 11

All’assemblea generale, le decisioni sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano dai presenti.

Articolo 12

L’ordine di giorno (o.d.g.) è redatto dal comitato direttivo e sottoposto ai soci allegato alla convocazione.

Articolo 13

Un oggetto (petizione) non previsto dall’o.d.g. può essere incluso (nel o.d.g.) a condizione che il tale oggetto viene sottoposto al presidente in forma scritta almeno 8 giorni prima dell’assemblea.

Articolo 14

All’inizio di ogni assemblea, deve essere approvato il verbale dell’assemblea precedente.

Articolo 15

L’assemblea generale ha i seguenti compiti:
a) elezione del comitato
b) modificazione del statuto
c) deliberazione sul bilancio annuale
d) fissazione del contributo dei soci per il prossimo anno
e) deliberazione sull’esclusione di soci.

Comitato direttivo

Articolo 16

Il comitato direttivo è eletto all’assemblea generale. Si compone di almeno 5 membri, quali sono:
Il presidente
Il vicepresidente
Il cassiere
Il segretario
Il tecnico

I membri onorari

In più possono essere eletti al massimo 3 consiglieri consultativi

Articolo 17

Il comitato direttivo rappresenta il BCR.

Articolo 18

Il comitato direttivo può riunirsi e deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il presidente.

Articolo 19

Il comitato direzionale si occupa in particolare di:
a) Preparare, convocare e dirigere le assemblee e in particolare di redigere l’ordine del giorno (o.d.g)
b) Svolgere gli affari correnti: senza decisione dell’assemblea dei soci può deliberare fino a la somma di fr. 5’000.-
c) Presentare all’assemblea la gestione annuale.
d) Eseguire e far eseguire le decisioni prese dall’assemblea generale.
e) Amministrare il patrimonio sociale.
f) Prendere ogni decisione in relazione agli scopi sociali (articolo 3) che torni utile all’andamento del BCR.
g) Presentare und programma per l’anno seguente.

Articolo 20

Il comitato è autorizzato ad intrattenere relazioni sportive ed amministrative con l’UBSZ (Unione Bocciofila sezione Zurigo), con le altre federazioni nazionali ed internazionali.

Articolo 21

Il comitato o l’assemblea generale possono nominare per determinati lavori o manifestazioni, delle speciali commissioni temporanee, stabilendo nella relativa decisione le competenze, la durata ed il numero dei membri, incluso il gestore.

Revisori

Articolo 22

Annualmente sono eletti dall’assemblea generale due revisori dei conti.

Essi provvedono alla verifica dei conti, controllando il bilancio annuale chiudendo alla fine del mese d’ottobre, e presentano un loro rapporto scritto all’assemblea generale.

Periodo amministrativo

Articolo 23

Il periodo amministrativo chiude il 31 dicembre.

Articolo 24

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dai 2/3 dei soci presenti all’assemblea generale.

Responsabilità civile dei soci.

Articolo 25

Per eventuali debiti del BCR la responsabilità dei soci è limitata al contributo annuale.

Scioglimento DEL BCR

Articolo 26

Lo scioglimento del BCR può essere deciso solo in un’assemblea appositamente convocata da almeno 2/3 dei soci.

Qualora alla prima convocazione non si raggiunge il quorum dei 2/3 dei soci tesserati una seconda assemblea sarà convocata in altra data.

La terza assemblea avente come scopo lo scioglimento del BCR sarà valida e potrà deliberare con 2/3 dei voti presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 27

Il comitato in carica funge da liquidatore.

Articolo 28

L’eventuale patrimonio del BCR alla fine delle operazioni di scioglimento dovrà essere devoluto a una organizzazione caritativa, nominata dal comitato che organizza la liquidazione. Una fotocopia verrà inviata singolarmente ad ogni Socio.

Disposizioni finali

Articolo 29

Il presente statuto, approvato dall’Assemblea dei soci il 16 marzo 2024 sostituisce i precedenti ed entra immediatamente in vigore


BCR. Richterswil, 16 marzo 2024


 
  Il Presidente Il Segretario  
  Bruno Morosi Paride Peluso